Sez. L, Sentenza n. 1313 del 07/02/1987 (Rv. 450792 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - RECESSO SENZA PREAVVISO - AMMISSIBILITÀ - PREAVVISO NON INDICATO MA IMPLICITAMENTE DATO - DISTINZIONE - EFFETTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - RECESSO SENZA PREAVVISO - AMMISSIBILITÀ - PREAVVISO NON INDICATO MA IMPLICITAMENTE DATO - DISTINZIONE - EFFETTI.*
Il recesso ed il preavviso - essendo Atti distinti, con i quali, rispettivamente, si pone fine al rapporto e si comunica anticipatamente e con congruo termine (secondo legge, contratto collettivo, Usi ed equità) la data di cessazione dello stesso - non subiscono alcuna reciproca interferenza, nel senso che il recesso non è condizionato all'effettività del preavviso e questo opera senza invalidare la risoluzione del rapporto. Ben può aversi, pertanto, recesso senza preavviso e tale ipotesi (che trova necessaria espressione esterna con la corresponsione dell'indennità sostitutiva), nella quale la risoluzione del rapporto è anticipata e il recedente è tenuto a pagare la detta indennità, va distinta dall'ipotesi di un preavviso semplicemente non indicato, ma che può ritenersi implicitamente dato ove manchi la corresponsione dell'indennità, nella quale, esistendo il preavviso, il relativo periodo è "lavorato" e la risoluzione del rapporto è ritardata fino alla scadenza del relativo termine, senza che il protrarsi della prestazione lavorativa sia incompatibile con la volontà di recesso. (V 1480/84, mass n 433572; (V 374/83, mass n 425186).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)