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Sez. L, Sentenza n. 2838 del 05/04/1990 (Rv. 466444 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO - INCLUSIONE - CONDIZIONE - CONTINUITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - PERIODI DI LEGITTIMA ASSENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466444-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO - INCLUSIONE - CONDIZIONE - CONTINUITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - PERIODI DI LEGITTIMA ASSENZA - ESCLUSIONE.*

La continuità del lavoro straordinario - richiesta dall'art. 2121, secondo comma, cod. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 297 del 1982) per l'inclusione del relativo compenso nella retribuzione da prendere a base per il calcolo dell'indennità di anzianità - va individuata, nell'ambito dell'intero arco di tempo considerato, con riferimento ai soli periodi nei quali sono state rese effettivamente le prestazioni ordinarie, con esclusione dei periodi di legittima assenza del lavoratore, con la conseguenza che, con riguardo alle prestazioni straordinarie relative al periodo in cui quella ordinaria sia stata effettivamente resa, la continuità delle prime può essere esclusa soltanto se le stesse, per la loro esiguità, siano per ciò solo inidonee a rivelare tale connotato. (V 5261/88, mass n 459940).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)