Sez. 1, Sentenza n. 4358 del 25/03/2003 (Rv. 561382 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - DECRETO PREFETTIZIO | Occupazione legittima ex art.71 legge 2359/1865 - Decorrenza - Dal giorno dell'emanazione del decreto autorizzativo - Configurabilità - Proroghe automatiche - Funzione - Mancata notifica del decreto di occupazione - Irrilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - DECRETO PREFETTIZIO
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la decorrenza del periodo di occupazione legittima inizia non già dal giorno della dichiarazione di p.u. dell'eseguenda opera pubblica (che non comporta, di per sè, la necessità dell'occupazione d'urgenza del fondo ad essa asservito), ma dal giorno dell'emanazione, ex art. 71 della legge n. 2359 del 1865, del decreto autorizzativo immediatamente operativo nei confronti dell'occupante, con conseguente, contestuale compressione della facoltà dell'occupato, mentre le proroghe automatiche direttamente applicabili, in virtù di previsione legislativa (quale quella di cui alla legge n. 42 del 1985) comportano il mero differimento del termine finale di occupazione, senza che sia possibile distinguere l'ipotesi in cui l'opera sia stata già realizzata da quella in cui ancora non lo sia, in ogni caso in cui il periodo di occupazione legittima sia, comunque, in corso, e la procedura non si sia, viceversa, ancora conclusa con l'emissione del decreto espropriativo, e senza che, ancora, spieghi, all'uopo, influenza la mancata notifica del decreto di occupazione (che non incide sulla operatività ed efficacia di tale provvedimento, anche agli effetti della sua prorogabilità).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)