Sez. 3, Sentenza n. 14432 del 15/07/2016 (Rv. 640529 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Transazione "traslativa" - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
La transazione può avere funzione traslativa soltanto con riguardo a rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti, dovendosi ritenere inconcepibile il trasferimento tra le parti in lite, mediante transazione, di un diritto la cui appartenenza sia incerta perché oggetto di contestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)