Sez. 1, Sentenza n. 605 del 28/02/1966 (Rv. 321198 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA - PUBBLICAZIONE DELLA LORO NOMINA - OMISSIONE - EFFETTI - LEGITTIMAZIONE ALL'ECCEZIONE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA - PUBBLICAZIONE DELLA LORO NOMINA - OMISSIONE - EFFETTI - LEGITTIMAZIONE ALL'ECCEZIONE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO.*
La disposizione dell'art.2310 cod.civ. - a norma della quale dalla iscrizione -e, temporaneamente$ dall'adempimento delle formalita prescritte dall'art. 100 disp. Att. Cod.civ.- della nomina dei liquidatori, la rappresentanza della societa, anche in giudizio, spetta ai liquidatori - non ha inteso conferire alla pubblicita ivi prevista efficacia costitutiva, ma soltanto dichiarativa, con la sola conseguenza della normale presunzione di ignoranza, da parte dei terzi, delle deliberazioni e dei provvedimenti di nomina dei liquidatori, non pubblicati, salvo la prova che essi ne fossero, invece, in concreto, a conoscenza. Il potere dei liquidatori di assolvere l'incarico ad essi affidato deriva, esclusivamente, dalla deliberazione sociale o dal provvedimento di nomina e non dalla pubblicita data alla nomina. Legittimati ad eccepire l'omessa pubblicazione del provvedimento giudiziale di nomina del liquidatore sono i terzi e non anche la societa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2193, Cod. Civ. art. 2310, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 100 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2309
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)