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Sez. 1, Sentenza n. 3452 del 24/10/1968 (Rv. 336575 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - RAPPRESENTANZA - MANCATA PUBBLICITA DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1968-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336575-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - RAPPRESENTANZA - MANCATA PUBBLICITA DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA - EFFETTI.*

Le Disposizioni degli art. 2309 e 2310 cod. civ., applicabili anche alle societa per azioni in forza del disposto dell'art. 2452 dello stesso codice, non conferiscono alla pubblicita ivi prevista(iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni o dei provvedimenti di nomina dei liquidatori) un'efficacia costitutiva, quale adempimento necessario per la investitura dei liquidatori nelle loro funzioni e nei loro poteri. Quella pubblicita ha efficacia meramente dichiarativa, nel senso che, senza di essa, resta operante l'ordinaria presunzione di ignoranza, da parte dei terzi, delle deliberazioni e dei provvedimenti riguardanti la societa che non siano stati regolarmente pubblicati i liquidatori, infatti, derivano i loro poteri dalla deliberazione dei soci o dalla sentenza di nomina, che costituiscono la fonte esclusiva della loro investitura, e non dalla relativa pubblicita, la quale e diretta unicamente a rendere opponibile ai terzi lo status della societa conseguente al suo scioglimento. Il difetto di pubblicita non puo mai pregiudicare i terzi di buona fede, ne nel senso di rendere ad essi opponibile una situazione non esteriorizzata nelle forme prescritte, ne nel senso di far valere nei loro confronti il difetto di pubblicita, al fine di invalidare l'operato di chi era regolarmente investito di poteri rappresentativi. (V. 1880-67, massima n. 328808 2076-66, massima n. 324042 6056, massima n. 321198).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2309, Cod. Civ. art. 2452

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)