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Sez. 1, Sentenza n. 12182 del 30/05/2014 (Rv. 631428 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO | Giudizio di separazione tra coniugi - Fatto penalmente rilevante compiuto in epoca successiva al deposito del ricorso - Rilevanza ai fini dell'addebito - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in materia di tentato sequestro a scopo di estorsione.
Stato
decisa il 2014-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631428-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO

In tema di separazione giudiziale, non può costituire motivo di addebito della separazione la commissione, dopo il deposito del ricorso per separazione personale e nelle more dell'udienza presidenziale, di un grave reato in danno del coniuge (nella specie, tentato sequestro a scopo di estorsione) ove il fatto sia avvenuto in un contesto di oggettiva e perdurante assenza tra le parti del "consortium vitae" e nell'ambito di rapporti interpersonali non più connotati dall'"affectio coniugalis", per la risalente e stabilizzata cessazione della convivenza delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)