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Sez. 1, Sentenza n. 25843 del 18/11/2013 (Rv. 628505 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO | Presupposti - Violazione dei doveri posti a carico dei coniugi - Efficacia causale di tale violazione nella determinazione della crisi coniugale - Imputabilità al coniuge del comportamento lesivo dei doveri coniugali - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628505-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO

La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto, da un lato, che la condotta, consistente in furti di danaro ai familiari ed ai terzi ed in acquisti particolarmente frequenti e fuori misura di beni mobili, configurasse violazione dei doveri matrimoniali, e, dall'altro lato, che il disturbo della personalità del coniuge, caratterizzato da un impulso compulsivo all'acquisto, non escludesse la capacità di intendere e di volere e l'imputabilità di detti comportamenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)