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Sez. L, Sentenza n. 19834 del 04/10/2004 (Rv. 577512 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Nozione - Utilizzabilità ai fini della decisione - Discrezionalità del giudice - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti e condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577512-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI

Nell'interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio il giudice di merito può fare riferimento alle nozioni di comune esperienza, così esercitando un potere discrezionale a lui riservato e sottratto al sindacato di legittimità, a meno che non venga assunta a base della decisione una nozione inesatta del notorio, per "notorio" dovendo intendersi il fatto che una persona di media cultura conosce in un dato tempo e in un dato luogo, non rilevando che tale fatto si riferisca ad un settore delimitato dell'attività umana; individuata una esatta nozione del notorio, la valutazione della corrispondenza del fatto considerato alla suddetta nozione spetta sempre al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, sempre che tale censura non si limiti ad estrinsecare una valutazione diversa da quella fatta propria dal giudice di merito o ad addurre, a riprova del carattere non notorio del fatto, una asserita misconoscenza di esso da parte dell'estensore dei motivi di censura. (Nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto che le date di inizio e fine dell'anno scolastico rientrassero tra le nozioni di comune esperienza; la S.C. ha confermato sul punto la sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 1615

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)