Sez. L, Sentenza n. 12273 del 20/08/2003 (Rv. 566104 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Proporzionalità tra sanzione e condotta contestata - Necessità - Valutazione della gravità del fatto contestato sotto il profilo soggettivo ed oggettivo - Necessità - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In materia di licenziamento disciplinare, il principio della proporzionalità della sanzione all'infrazione, richiede che il giudice proceda all'accertamento della gravità del fatto contestato sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, al fine di valutarne la idoneità a giustificare l'applicazione della sanzione espulsiva, costituendo detta valutazione oggetto di un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto giustificato il licenziamento di un impiegato di banca, il quale non aveva contabilizzato un'operazione di negoziazione di assegni circolari versati da un cliente ad estinzione di una rata di mutuo comportante la contestazione al cliente della mora nell'adempimento - essendo stata rinvenuta la somma soltanto dopo alcuni giorni, composta da biglietti di banca risultati emessi in data successiva alla mancata annotazione dell'operazione).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)