Sez. 1 - , Ordinanza n. 23017 del 21/10/2020 (Rv. 659237 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Atti di violenza domestica - Art. 14 lett. b) d.lgs. n. 251 del 2007 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante", qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di rigetto della domanda di protezione, ritenendo necessario valutare l'incidenza dei maltrattamenti subiti sullo sviluppo della personalità del richiedente asilo ed anche la risposta delle autorità statuali a tali condotte, all'esito dell'acquisizione di COI riferite a quest'ultimo aspetto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5 lett. C), Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B), Tratt. Internaz. 11/05/2011 art. 3 lett. B), Legge 27/06/2013 num. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)