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Sez. L, Sentenza n. 17659 del 29/07/2009 (Rv. 609593 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Omessa pronuncia - Vizio - Incidenza sulla sentenza del giudice del gravame - Impugnazione - Mezzi - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Vizio suddetto inficiante la sentenza di Cassazione - Revocazione della stessa - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609593-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

Il vizio di omessa pronunzia, in quanto pretesamente incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente col ricorso per cassazione, ai sensi dell' art. 360 n. 4 cod. proc. civ., e non già con impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4, la quale, peraltro, resta non utilizzabile anche nel caso in cui il vizio suddetto infici la sentenza di cassazione, non essendo ipotizzabile, per effetto di tale situazione, alcuna violazione del diritto costituzionale di difesa, in quanto il vizio stesso si risolve in mancato esercizio della giurisdizione, incompatibile con qualsiasi menomazione di tale diritto, essendo la domanda non delibata impregiudicata e, quindi, proponibile in successivo giudizio. (Nella specie la S.C., ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, precisando che il preteso errore si appuntava sull'applicabilità alle Ferrovie dello Stato della legge n. 544 del 1995, in tema di graduatorie nei concorsi pubblici e, quindi, su un punto controverso, sicchè non poteva trattarsi di errore di fatto ricadente, come tale, nell'ambito applicativo della revocazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4, Legge 22/08/1985 num. 544

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)