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Sez. 1, Sentenza n. 7469 del 27/03/2007 (Rv. 595753 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Sentenza della Corte di cassazione - Vizio revocatorio - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595753-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto che può dare luogo alla revocazione di una sentenza emessa dalla Corte di cassazione consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa, sostanziantesi nella affermazione o supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa, sempre che il fatto, oggetto dell'asserito errore, non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione con cui veniva censurata il giudizio reso su un fatto - l'avvenuta o meno accettazione di una proposta di liquidazione del compenso degli arbitri - che aveva costituito oggetto di ampia disamina da parte della Corte di cassazione e non l'errore sul medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)