Sez. 3, Sentenza n. 2973 del 16/12/1967 (Rv. 330666 - 01)
LOCAZIONE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - LOCAZIONI PROROGATE - COMPETENZA DEL PRETORE E DEL CONCILIATORE.*
LOCAZIONE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - LOCAZIONI PROROGATE - COMPETENZA DEL PRETORE E DEL CONCILIATORE.*
Con l'art. 6 della legge n. 368 del 1955 sono state devolute alla Competenza esclusiva del pretore e del conciliatore solo le controversie in cui si faccia questione della proroga dei contratti di locazione in relazione alle Disposizioni contenute nelle leggi vincolistiche. Restano, percio, escluse dalla Competenza funzionale di cui all'art. 6 della legge predetta le controversie che non incidono sul diritto alla proroga ovvero vi incidono soltanto in via mediata o riflessa, come quelle riguardanti i fatti costitutivi, modificativi o estintivi del rapporto locatizio, in ordine alle quali, trattandosi di applicare concetti ed istituti propri della legge civile ordinaria, sarebbe ingiustificata la deroga ai normali criteri di Competenza dettati dal codice di rito.*
Riferimenti normativi: Legge 01/05/1955 num. 368 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)