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Sez. 3, Sentenza n. 3625 del 30/10/1969 (Rv. 343837 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE E DEL CONCILIATORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343837-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE E DEL CONCILIATORE - CONDIZIONI.*

Sono devolute alla Competenza esclusiva del pretore e del conciliatore soltanto le controversie in cui si faccia direttamente questione della proroga dei contratti di locazione con riferimento alla disciplina contenuta nelle leggi vincolistiche. Le controversie, invece, che non incidono sul diritto alla proroga legale o che su di esso spieghino un'incidenza soltanto in via mediata e riflessa, come quelle riguardanti i fatti costitutivi, modificativi od estintivi del rapporto, richiedendo l'applicazione di concetti ed istituti propri della legge civile ordinaria, sono escluse dalla detta Competenza funzionale. (V 2980-68, massima n 335798 2973-67, massima n 330666).*

Riferimenti normativi: Legge 01/05/1955 num. 368 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)