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Sez. L, Sentenza n. 5675 del 26/06/1987 (Rv. 454123 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI - RETRIBUITI - DISPOSIZIONE EX ART. 23 STATUTO DEI LAVORATORI - PORTATA - DIRITTO INCONDIZIONATO DEI DIRIGENTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI A PERMESSI RETRIBUITI - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - ASTENSIONE DEL LAVORATORE DALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PREVIA COMUNICAZIONE SCRITTA - LEGITTIMITÀ - ACCORDO COLLETTIVO CHE SUBORDINA LA FRUIBILITÀ DEI PERMESSI ALLE ESIGENZE PRODUTTIVE DELLA AZIENDA - NULLITÀ PARZIALE.*
Stato
decisa il 1987-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454123-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI - RETRIBUITI - DISPOSIZIONE EX ART. 23 STATUTO DEI LAVORATORI - PORTATA - DIRITTO INCONDIZIONATO DEI DIRIGENTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI A PERMESSI RETRIBUITI - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - ASTENSIONE DEL LAVORATORE DALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PREVIA COMUNICAZIONE SCRITTA - LEGITTIMITÀ - ACCORDO COLLETTIVO CHE SUBORDINA LA FRUIBILITÀ DEI PERMESSI ALLE ESIGENZE PRODUTTIVE DELLA AZIENDA - NULLITÀ PARZIALE.*

La disposizione dell'art. 23 dello statuto dei lavoratori - che prevede il diritto dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato, stabilendo il numero minimo garantito sia dei beneficiari che delle ore complessive di permessi, e li commisura al livello occupazionale dell'unità produttiva di appartenenza, subordinandoli esclusivamente alla previa comunicazione scritta al datore di lavoro (di regola 24 ore prima) tramite le R.S.a. - configura, con prescrizione di carattere inderogabile, un vero e proprio diritto soggettivo, pieno ed incondizionato, che esclude ogni potere discrezionale di concessione o autorizzazione del datore di lavoro in ordine alla fruizione dei permessi suddetti, nonché ogni subordinazione dei medesimi alla compatibilità con esigenze aziendali. Consegue che, una volta ottemperato l'Onere della previa comunicazione scritta, il lavoratore può legittimamente astenersi dalla prestazione lavorativa, mentre è affetto da nullità (parziale) l'eventuale accordo collettivo che, pur disciplinando in modo più favorevole la materia dei permessi sindacali quanto ai beneficiari ed al monte ore complessivo in consonanza con il rinvio della disciplina legale (comma secondo e segg. dell'art. 23 cit.), ne subordini però la fruibilità alla compatibilità con le esigenze produttive dell'azienda.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)