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Sez. L, Sentenza n. 10476 del 30/10/1990 (Rv. 469568 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - RETRIBUITI - PREVIA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO - FRUIZIONE.*
Stato
decisa il 1990-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469568-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - RETRIBUITI - PREVIA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO - FRUIZIONE.*

La fruizione dei permessi sindacali retribuiti, di cui all'art. 23 dello statuto dei lavoratori, è subordinata soltanto alla previa tempestiva comunicazione al datore di lavoro (nella Forma scritta e tramite la rappresentanza sindacale aziendale) affinché questo ultimo sia reso edotto delle intenzioni del lavoratore di esercitare tale diritto, e non già per richiedere al medesimo provvedimenti concessivi, autorizzativi o comunque discrezionali, non spettando al datore di lavoro un controllo sulla inerenza del permesso alla attività sindacale da svolgere; pertanto, non è necessario che in tale comunicazione siano indicate le specifiche ragioni per cui venga richiesto il permesso, essendo sufficiente un generico riferimento al carattere sindacale dello stesso. (V 5675/87, mass n 454123; (V 7097/86, mass n 449184).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)