Sez. T, Ordinanza n. 30921 del 25/11/2025 (Rv. 677034-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE | Aliquota agevolata IVA - Punto 21 della parte II della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - Abitazione non di lusso - Destinazione urbanistica del terreno - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE
In tema di IVA, l'indagine sulle caratteristiche di un edificio, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata prevista dal n. 21, parte seconda, della tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è condotta sulla base degli elementi strutturali e funzionali delle singole unità al momento dell'ultimazione dell'edificio ovvero delle classificazioni catastali definitivamente stabilite, con la conseguenza che al trasferimento dell'immobile acquistato come prima casa è applicabile la predetta aliquota quando lo stesso è stato accatastato nella categoria A2 e destinato ad abitazione non di lusso, essendo irrilevante la destinazione urbanistica del terreno, in ragione dell'autonomia della disciplina catastale rispetto alle norme urbanistico-edilizie.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)