Sez. 5 - , Sentenza n. 33896 del 19/12/2019 (Rv. 656381 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE | Misura agevolata del 4% - Punto 21 della parte II della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - Abitazione non di lusso - Appaltatore per una parte dell'immobile - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE
In tema di IVA, l'indagine sulle caratteristiche di un edificio, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 4%, prevista dal punto 2, parte seconda, della tabella A, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, deve essere condotta sulla base degli elementi strutturali e funzionali delle singole unità al momento della ultimazione dell'edificio ovvero delle classificazioni catastali definitivamente stabilite, applicandosi l'agevolazione solo nel caso in cui permanga l'originaria destinazione; non rileva, infatti, la circostanza che l'appaltatore non sia coinvolto negli eventuali abusi edilizi per avere costruito solo la struttura dell'edificio, in quanto egli è l'unico soggetto obbligato al versamento dell'imposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria e potendo esigerla dal committente nella misura effettivamente dovuta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)