Sez. 2, Sentenza n. 2122 del 21/02/1992 (Rv. 475854 - 01)
Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Testamento in genere - Condizione - Illecita - Divieto di nozze | Condizione determinante per l'istituito un trattamento più favorevole in caso di mancato matrimonio - Legittimità.
Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Testamento in genere - Condizione - Illecita - Divieto di nozze
L'art. 636 comma primo cod. civ., secondo cui è illecita la condizione testamentaria che impedisce le prime nozze e le ulteriori, ha lo scopo di tutelare la libertà di contrarre matrimonio della persona e non è quindi violato nei casi in cui la condizione non sia dettata dal fine di impedire le nozze ma preveda per l'istituito un trattamento più favorevole in caso di mancato matrimonio, e, senza per ciò influire sulle relative decisioni, abbia di mira di provvedere, nel modo più adeguato, alle esigenze dell'istituito, connesse ad una scelta di vita che lo privi degli aiuti materiali e morali di cui avrebbe potuto godere con il matrimonio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 636
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)