Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4108 del 14/03/2012 (Rv. 621214 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA | Beneficio ex art. 26 della legge n. 413 del 1984 - Spettanza - Requisiti - Maturazione di prestazione pensionistica a carico dell'INPS - Necessità - Contributi trasferiti dalla Cassa marinara all'INPDAI - Rilevanza - Esclusione - Confluenza dell'INPDAI nell'INPS - Irrilevanza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA
Il beneficio, previsto dall'art. 26 della legge n. 413 del 1984, a favore dei marittimi già iscritti alla soppressa Cassa nazionale per la previdenza marinara, avente ad oggetto la maggiorazione convenzionale dei periodi di copertura assicurativa, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, non spetta al lavoratore che non abbia maturato la prestazione pensionistica nei confronti dell'AGO, e quindi dell'INPS, ma esclusivamente nei confronti di un regime assicurativo sostitutivo ed esonerativo di quello generale; in particolare, la maggiorazione convenzionale non spetta al lavoratore che si sia avvalso della facoltà di trasferire all'INPDAI i contributi già versati alla Cassa per la previdenza marinara, essendo irrilevante l'avvenuta confluenza dell'INPDAI nell'INPS ex art. 42 della legge n. 289 del 2002, poiché, erogandosi la pensione secondo il principio del "pro rata", la contribuzione alla Cassa per la previdenza marinara, ormai facente parte della contribuzione all'INPDAI e della relativa quota pensionistica, non può valere per incrementare la quota pensionistica dell'AGO.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1984 num. 413 art. 26, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)