Sez. L, Sentenza n. 10617 del 19/07/2002 (Rv. 556017 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA | Lavoratori marittimi - Soppressione della Cassa di Previdenza Marinara - Passaggio all'assicurazione generale obbligatoria - Anzianità contributiva - Benefici ex artt 24 e 25 della legge n.413 del 1984 nei confronti dell'AGO- Passaggio al sistema pensionistico per i dipendenti statali - Riconoscimento dei benefici - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA
Il beneficio, previsto dagli artt. 24 e 25 della legge n. 413 del 1984 a favore dei marittimi già iscritti alla soppressa Cassa nazionale per la previdenza marinara, del prolungamento della maggiorazione convenzionale dei periodi di copertura assicurativa, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, non può essere riconosciuto a favore di un lavoratore che, per essere passato alle dipendenze di un'amministrazione statale, ed aver richiesto la ricongiunzione delle posizioni assicurative, non ha maturato alcuna prestazione pensionistica nei confronti dell'AGO, e quindi dell'Inps, ma esclusivamente nei confronti del regime assicurativo, sostitutivo ed esonerativo di quello generale, spettante al personale statale.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1984 num. 413 art. 24, Legge 26/07/1984 num. 413 art. 25 CORTE COST., Legge 26/07/1984 num. 413 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)