Sez. 3, Sentenza n. 674 del 02/03/1995 Cc. (dep. 14/04/1995) Rv. 200924 - 01
Edilizia - In genere | Incidente di esecuzione - Ordinanza di trasmissione degli atti al P.M. per l'esecuzione dell'ordine di demolizione - Ricorso per cassazione - Rigetto - P.M. o giudice in sede di eventuale incidente di esecuzione - Considerazione della disciplina del condono edilizio - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
Edilizia - In genere
Nel caso di rigetto di ricorso per Cassazione, avverso l'ordinanza con la quale il giudice, in sede di incidente di esecuzione, abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero perché riprendesse l'esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47, il pubblico ministero procedente ed, in sede di eventuale incidente di esecuzione, il giudice, dovranno considerare la disciplina del cosiddetto condono edilizio, qualora il ricorrente abbia presentato nei termini la relativa domanda ed abbia proceduto al versamento totale o parziale dell'oblazione con tutte le conseguenze derivanti da detta procedura, sia in ordine alla sospensione del procedimento di esecuzione sia riguardo alla compatibilità dell'intervenuto rilascio della concessione in sanatoria o della certificazione ex art. 39, comma diciannovesimo, legge 23 dicembre 1994, n. 724 con detto ordine. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'esposizione di detti argomenti esula dall'esame della presente impugnazione, né il relativo giudizio può essere sospeso, poiché il ricorso non attiene al capo relativo al cosidetto condono edilizio, in quanto spetta al magistrato competente per l'esecuzione valutare questi presupposti, indipendentemente dalla considerazione che è ormai decorso il termine del 1 marzo 1995 entro il quale, a norma dell'art. 39 legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 1 D.L. 26 gennaio 1995, n. 24, doveva essere presentata la domanda di condono edilizio e versata l'oblazione parziale o integrale, sicché in assenza di qualsiasi dimostrazione di detti adempimenti, non può essere disposta alcuna sospensione). (Conf. Sez. 3, c.c. 2 marzo 1995, n. 675 ric. Coratella).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Decreto Legge 26/01/1995 num. 24 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)