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Sez. 3, Sentenza n. 4065 del 28/11/1996 Cc. (dep. 15/01/1997) Rv. 206738 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Esecuzione penale - Demolizione - Presentazione dell'istanza di condono - Sospensione del procedimento - ObbligatorietĂ .
Stato
decisa il 1996-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206738-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di condono edilizio, la presentazione di una tempestiva domanda, accompagnata dall'attestazione del versamento parziale o integrale della somma dovuta a titolo di oblazione da parte di un soggetto legittimato, determina la sospensione del procedimento anche in fase esecutiva, dovendo il giudice valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto "de quo" al fine di revocare l'ordine di demolizione, che sia divenuto incompatibile con la conseguita sanatoria, particolarmente quando sia stata rilasciata la concessione.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)