Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13252 del 27/06/2016 (Rv. 640224 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Divieto di espulsione per motivi di salute - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
La garanzia del diritto fondamentale alla salute impedisce l'espulsione dello straniero (nella specie, cittadina peruviana che avrebbe dovuto osservare un rigido protocollo postoperatorio conseguente ad un intervento chirurgico per tumore) che comunque si trovi nel territorio nazionale ove questi, dall'immediata esecuzione del provvedimento, potrebbe subirne un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. A CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)