Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6000 del 08/03/2017 (Rv. 644266 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Divieto di espulsione per motivi di salute - Condizioni - Limiti - Accertamento del giudice di pace.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
La garanzia del diritto fondamentale alla salute impedisce l'espulsione temporanea dello straniero ove questi, dall'immediata esecuzione del provvedimento, potrebbe subirne un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita. Ne consegue che il giudice di pace, richiesto di confermare il provvedimento di espulsione dello straniero, ha l’obbligo di verificare se la sindrome di cui soffre l’espulso non costituisca ostacolo all’esecuzione del provvedimento di allontanamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 18, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Legisl. Pres. 25/07/1998 num. 286 art. 35 com. 6, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)