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Sez. L, Sentenza n. 1897 del 01/02/2005 (Rv. 579705 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Lavoratori collocati in mobilità - Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato - Successiva trasformazione in rapporto a tempo indeterminato - Differimento della efficacia del nuovo rapporto alla scadenza del primo - Rilevanza ai fini della concessione degli sgravi contributivi - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579705-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

Ai fini della concessione del beneficio contributivo di cui all'art. 8, comma secondo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sufficiente che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato avvenga nel corso del rapporto a tempo determinato, a prescindere dall'eventuale differimento dell'efficacia del nuovo rapporto alla scadenza del primo, trattandosi di questione estranea alla previsione normativa, la quale concerne invece esclusivamente il rapporto contributivo tra datore di lavoro ed ente previdenziale.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)