Sez. L, Sentenza n. 18487 del 03/12/2003 (Rv. 568634 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Lavoratori collocati in mobilità - Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato - Successiva trasformazione in rapporto a tempo indeterminato - Differimento della efficacia del nuovo rapporto alla scadenza del primo - Rilevanza ai fini della concessione degli sgravi contributivi - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
Ai fini della concessione del beneficio contributivo di cui all'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sufficiente che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato avvenga nel corso del rapporto a tempo determinato, a prescindere dalla efficacia del contratto tra lavoratore e datore di lavoro, trattandosi di questione estranea alla previsione normativa, la quale concerne invece esclusivamente il rapporto contributivo tra datore di lavoro ed ente previdenziale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto integrata la condizione della trasformazione del rapporto, avvenuta prima della scadenza del termine, ancorché con efficacia dal primo giorno successivo alla predetta scadenza).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)