Sez. 1, Sentenza n. 3081 del 22/06/1978 (Rv. 392538 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CRITERIO COMPENSATIVO - PORTATA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CRITERIO COMPENSATIVO - PORTATA.*
Il criterio compensativo per la Determinazione dell'assegno di divorzio riguarda non soltanto il contributo che il coniuge puo dare alla conduzione della famiglia (educazione dei figli, cure dedicate alla casa ecc) sotto il profilo etico, ma il concorso che il coniuge puo dare alla formazione del patrimonio comune mediante prestazioni personali valutabili economicamente; pertanto, la funzione compensativa dell'assegno presuppone che il coniuge, il quale ha contribuito personalmente ed economicamente all'andamento ordinato e Prospero della vita familiare, trovi in esso il compenso per i sacrifici spesi per assicurare il benessere della famiglia. Quindi, non si puo ravvisare il presupposto necessario per l'applicazione del criterio compensativo ai fini dell'attribuzione dell'assegno nell'aver il coniuge diretto e sorvegliato lavori domestici ed aver concorso all'allevamento ed all'educazione dei figli giacche tale attivita, che potrebbe avere Rilevanza per cio che attiene all'aspetto soltanto etico del contributo, concreta solo il mero assolvimento di normali ed elementari doveri, e non integra, in se e per se particolari sacrifici e benemerenze, ove nulla sia stato evidenziato circa la sussistenza di un contributo apprezzabile del coniuge sotto l'aspetto economico. (V 1194/74, mass n 369240).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)