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Sez. L, Sentenza n. 23984 del 11/11/2014 (Rv. 633316 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Esenzione dal contributo di mobilità di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 223 del 1991 - Ambito di applicazione - Licenziamento disposto dagli organi di una procedura concorsuale - Estensione ad altra ipotesi di impossibilità oggettiva di continuazione dell'attività di impresa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633316-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

L'esenzione dal contributo di mobilità, prevista dall'art. 3, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applica nel solo caso di licenziamento collettivo disposto dagli organi di una procedura concorsuale, e non si estende alle altre ipotesi in cui, assente ogni spazio di valutazione discrezionale in capo all'imprenditore, sia impossibile la continuazione dell'attività (come nel caso di sequestro disposto in sede penale), attesa la matrice eccezionale della norma, insuscettibile di applicazione analogica.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)