Sez. 1, Sentenza n. 8960 del 12/05/2004 (Rv. 572795 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE | Procedura di mobilità - Concordato preventivo con cessione dei beni - Commissario giudiziale - Obblighi - Contributo - Pagamento - Esonero.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE
In tema di procedure concorsuali ed in ipotesi di impresa sottoposta a concordato preventivo con cessione dei beni, l'originario ed immutato art. 3, terzo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, attribuisce tanto al commissario giudiziale, quanto al liquidatore, secondo che la necessità sorga prima o dopo l'omologazione, un eccezionale potere di gestione dell'impresa e, quindi, il potere di valutare in prospettiva la possibilità di continuare l'attività imprenditoriale (anche tramite la cessione dell'azienda) e, in caso negativo, di decidere di collocare in mobilità il personale dipendente, con esonero in entrambi i casi dall'obbligo di pagare il relativo contributo. Rispetto a tale disciplina, l'art. 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, ha soltanto eliminato l'originaria discrepanza dell'art. 3, primo comma, della legge n. 223 del 1991, che attribuiva al liquidatore, in caso di concordato omologato, e non anche al commissario giudiziale, in caso di concordato non ancora omologato, la facoltà di chiedere il trattamento di integrazione salariale in caso di prognosi favorevole sulla possibilità di continuare l'attività imprenditoriale.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 7 com. 8, Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)