Sez. 1, Sentenza n. 2157 del 26/10/1970 (Rv. 348299 - 01)
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI FERROVIARIE - ART 46 LEGGE 25 GIUGNO 1865 N 2359 - APPLICABILITA AI DANNI DIPENDENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'OPERA PUBBLICA.*
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI FERROVIARIE - ART 46 LEGGE 25 GIUGNO 1865 N 2359 - APPLICABILITA AI DANNI DIPENDENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'OPERA PUBBLICA.*
La norma contenuta nell'art 46 della legge 25 giugno 1865, n 2359 sull'espropriazione per pubblica utilita, pur apparendo dettata specificamente per il risarcimento dei danni permanenti sofferti dalle proprieta immobiliari private in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica, e applicabile anche ai danni dipendenti dal funzionamento dell'opera pubblica stessa (nella specie Esercizio di una linea ferroviaria, i cui convogli, passando, determinavano vibrazioni che costituivano causa di danno permanente di un immobile, con fabbricato urbano, sovrastante la galleria ferroviaria ed a questa asservito). (V 976'61 2291'40).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)