Sez. 1, Sentenza n. 5779 del 15/11/1984 (Rv. 437453 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - ART. 46 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - APPLICABILITÀ - ESTREMI - RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ ABITATIVA DEL BENE - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AI DANNI DERIVANTI DALLA COSTRUZIONE DI UN'AUTOSTRADA AL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE DESTINATO AD ABITAZIONE PER IMMISSIONE DI RUMORI INTOLLERABILI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - ART. 46 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - APPLICABILITÀ - ESTREMI - RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ ABITATIVA DEL BENE - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AI DANNI DERIVANTI DALLA COSTRUZIONE DI UN'AUTOSTRADA AL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE DESTINATO AD ABITAZIONE PER IMMISSIONE DI RUMORI INTOLLERABILI.*
La disposizione dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, secondo cui spetta un indennizzo ai proprietari di immobili che, per effetto della realizzazione di un'opera di pubblica utilità, vengano a soffrire un danno permanente consistente nella perdita o nella diminuzione di un diritto, trova applicazione ogni volta che dall'opera pubblica derivi uno specifico pregiudizio ad un immobile di proprietà privata, pregiudizio che ben può consistere nella diminuzione di valore del bene per effetto della compressione o diminuzione del contenuto del diritto del proprietario, come, trattandosi di casa di abitazione, nella riduzione della capacità abitativa del bene, sia pur con la limitazione che non ogni pregiudizio, anche lieve, può ritenersi in ogni caso indennizzabile, dovendosi, caso per caso, in relazione alle possibilità obiettive di utilizzazione del bene, accertarsi se il contenuto del diritto reale abbia subito una sensibile diminuzione, tale da incidere apprezzabilmente sul suo valore e ciò anche sotto il profilo della normativa dell'art. 844 cod. civ. in relazione al limite della normale tollerabilità delle immissioni. (nella specie, la Corte d'appello aveva ritenuto che dovessero essere indennizzati i danni derivati dalla costruzione di un'autostrada al proprietario di un immobile destinato ad abitazione, consistenti nell'immissione, tra l'altro, di rumori che, per la loro continuità e la loro intensità, superavano la normale tollerabilità e le normali possibilità di assuefazione e di sopportazione, essendo tali da poter causare disturbi funzionali dell'apparato auditivo e turbe psichiche, sì che diminuivano e svalutavano sensibilmente la possibilità di utilizzazione dello immobile secondo la sua destinazione propria e specifica ed incidevano, di conseguenza, sensibilmente sul valore di esso. La suprema Corte ha confermato tale statuizione, enunciando il principio di cui in massima). (V 2106/82, mass n 419979; (V 3558/79, mass n 399975; (V 77/75, mass n 373224; (V 2157/70, mass n 348299).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)