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Sez. 2, Sentenza n. 2060 del 29/01/2013 (Rv. 624942 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - IN GENERE | Actio quanti minoris - Conseguenze - Restituzione del prezzo pagato in eccesso e risarcimento del danno - Natura di debito di valuta e non di valore del prezzo pagato in eccesso.
Stato
decisa il 2013-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624942-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - IN GENERE

In ipotesi di trasferimento della proprietà su una porzione di bene inferiore a quanto previsto nell'accordo negoziale, l'obbligazione del venditore di restituire parte del prezzo, conseguente all'accoglimento dell'"actio quanti minoris" ex art. 1480 cod. civ., ha natura non di debito di valore ma di valuta, trattandosi non di un'obbligazione risarcitoria ma di un rimborso a favore dell'acquirente, in quanto derivante dal venir meno, per effetto dell'accertamento della parziale alienità della cosa, della causa dell'obbligazione di pagamento dell'intero prezzo; né rileva la circostanza che il giudice abbia accordato al compratore, oltre agli interessi legali, anche la rivalutazione della somma, in quanto questa gli è stata attribuita non in virtù del riconoscimento alla stessa della natura di debito di valore ma per soddisfare il compratore del suo distinto diritto al risarcimento del danno, previsto dall'art. 1480 cod. civ. quale conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione di trasferire per l'intero la proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)