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Sez. 2, Sentenza n. 301 del 01/02/1969 (Rv. 338292 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - SPECIFICAZIONE DEI FATTI DA PROVARE - NOZIONE - INOSSERVANZA DEL PRECETTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338292-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - SPECIFICAZIONE DEI FATTI DA PROVARE - NOZIONE - INOSSERVANZA DEL PRECETTO - CONDIZIONI.*

L'adempimento della prescrizione di cui all'art. 244 cod.proc.civ. - il quale stabilisce che la prova testimoniale deve essere dedotta mediante l'indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna delle persone chiamate a deporre dovra testimoniare - non richiede la dettagliata enunciazione di tutte le circostanze e di tutti i particolari in cui si articola ogni fatto, bastando che questo sia sintetizzato nei suoi elementi essenziali, cosicche la controparte possa identificarli concretamente e contraddire anche con la proposizione di una prova contraria. Pertanto, si ha violazione della suddetta norma solo quando la prova sia articolata in modo da non comprendere tutti i fatti necessari a sorreggere la tesi alla cui dimostrazione e predisposta. (V. 1615-68 mass. N.333387 2887-67, mass. N.330510 2646-67, mass. N. 330044).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)