Sez. U, Sentenza n. 20024 del 08/10/2004 (Rv. 577633 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Diritto di difesa dell'incolpato - Obbligo del il Consiglio di dare comunicazioni ex art. 45 R.D. n. 37 del 1934 - Portata - Violazione - Limiti.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, l'art. 45 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, nella parte in cui dispone, fra l'altro, che nei procedimenti disciplinari deve essere comunicata all'interessato <<ogni circostanza necessaria per metterlo in grado di proporre le sue deduzioni>>, va interpretato nel senso che l'obbligo ivi previsto non si riferisce a tutti i documenti del procedimento disciplinare, ma solo a quelli che possano incidere sul diritto di difesa dell'interessato (Facendo applicazione di tale principio la Corte ha affermato, altresì, che l'incolpato, il quale si dolga della lesione del suo diritto di difesa per la violazione dell'art. 45 cit., ha l'onere di indicare il pregiudizio che sia derivato a causa dell'omessa comunicazione dei documenti).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)