Sez. U, Sentenza n. 5072 del 09/03/2005 (Rv. 582344 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Fase delle indagini conoscitive - Audizione dell'interessato - Obbligo - Esclusione - Comunicazione all'interessato - Necessità - Esclusione - Avviso di apertura del procedimento al P.M. - Omissione - Vizi invalidanti - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, nella fase, non necessaria, delle indagini conoscitive che l'ordine professionale può svolgere prima dell'emissione del provvedimento che fissa il giudizio disciplinare, l'interessato non ha diritto di essere sentito, e quindi non è necessario effettuare ad esso, ai fini difensivi, alcuna comunicazione. Da ciò discende che, simmetricamente, l'omissione dell'avviso di apertura del procedimento al P.M., al quale sia stato, poi, regolarmente comunicato l'atto di citazione a giudizio, non comporta alcun vizio invalidante (a meno che non venga dedotta una specifica lesione dei diritti del P.M., a causa dello svolgimento di attività istruttoria preliminare), non essendo in proposito pertinente il richiamo ai principi dettati dal codice di procedure civile sull'intervento del P.M., atteso che non può configurarsi, in un procedimento amministrativo retto da un principio di libertà delle forme, una sorta di litisconsorzio necessario con la parte pubblica in una fase non necessaria.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 45, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 69, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)