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Sez. 2, Sentenza n. 1596 del 05/02/2001 (Rv. 543649 - 01)

DONAZIONE - OGGETTO - IN GENERE | Donazione di beni altrui - Ricomprensione nella donazione di beni futuri, nulla ex art. 771 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Inefficacia - Idoneità a determinare l'acquisto per usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543649-01

DONAZIONE - OGGETTO - IN GENERE

La donazione di beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex art. 771 cod. civ., ma è semplicemente inefficace e, tuttavia, idonea ai fini dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ., in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 771, Cod. Civ. art. 1159

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)