Sez. 1, Sentenza n. 27391 del 12/12/2005 (Rv. 588229 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE | Domanda di assegno di mantenimento per il figlio - Regola dell'onere della prova - Esclusione - Poteri istruttori officiosi - Sussistenza - Esercizio - Limiti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE
L'art. 6, comma 9, della legge n. 898 del 1970, come l'art. 155, comma 7, cod. civ. , in materia di separazione, disponendo che i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento "possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice", opera una deroga alle regole generali sull'onere della prova, attribuendo al giudice poteri istruttori di ufficio per finalità di natura pubblicistica, con la conseguenza che le domande delle parti non possono essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano e che i provvedimenti da emettere devono essere ancorati ad una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio. Tuttavia, detti poteri officiosi di indagine, proprio perché previsti in deroga alle regole ordinarie sull'onere della prova e, quindi, in via eccezionale, non sono utilizzabili per sopperire alla totale inerzia della parte nell'indicare, proporre o richiedere elementi di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 898 art. 6 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)