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Sez. 6, Sentenza n. 13049 del 02/07/1986 Ud. (dep. 21/11/1986) Rv. 174354 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - RINVIO COSIDDETTO A "UDIENZA FISSA" IN PRESENZA DELLE PARTI - MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO CON NUOVA FISSAZIONE D'UDIENZA EFFETTUATA D'UFFICIO E COMUNICATA MEDIANTE NOTIFICAZIONE - MERA IRREGOLARITÀ O NULLITÀ SANABILE.*
Stato
decisa il 1986-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174354-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - RINVIO COSIDDETTO A "UDIENZA FISSA" IN PRESENZA DELLE PARTI - MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO CON NUOVA FISSAZIONE D'UDIENZA EFFETTUATA D'UFFICIO E COMUNICATA MEDIANTE NOTIFICAZIONE - MERA IRREGOLARITÀ O NULLITÀ SANABILE.*

In tema di rinvio cosiddetto "a udienza fissa" sono da considerarsi rituali solo gli avvisi effettuati in presenza delle parti e purché ne sia fatta menzione nel processo verbale. Peraltro atteso il regime di tassatività delle nullità previsto nel sistema processuale, la modifica di un provvedimento di sospensione dell'udienza con nuova fissazione effettuato d'ufficio mediante notificazione, non integrando un'ipotesi tra quelle previste dall'art. 185 cod. proc. pen., può costituire mera irregolarità e, al più, nullità relativa, da ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 187 cod. proc. pen., nel caso in cui il difensore di fiducia dell'imputato abbia in udienza successiva partecipato all'ulteriore svolgimento del processo, senza nulla dedurre, così tacitamente accettando gli effetti dell'atto. (V mass n 099827; (V mass n 124641).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 161, Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 187, Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)