Sez. 1, Sentenza n. 5510 del 13/02/1973 Ud. (dep. 25/07/1973) Rv. 124641 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - RINVIO AD UDIENZA FISSA PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - OMESSA CITAZIONE DELL'IMPUTATO PER LA NUOVA UDIENZA - NULLITA DELLA SENTENZA CONTUMACIALE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - RINVIO AD UDIENZA FISSA PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - OMESSA CITAZIONE DELL'IMPUTATO PER LA NUOVA UDIENZA - NULLITA DELLA SENTENZA CONTUMACIALE.*
Il rinvio ad udienza fissa, disposto prima che siano compiute le formalita di apertura del dibattimento, e un vero e proprio rinvio in senso tecnico, come tale sottoposto alla disciplina dell'art 432 cod proc pen, nonostante la predeterminazione della data della nuova udienza. Ne consegue che l'omessa notificazione all'imputato della citazione a comparire nella nuova udienza, anche se egli era presente all'annunzio della stessa, impedisce, in una ipotesi del genere, la regolare Costituzione del rapporto processuale e determina quindi la nullita della sentenza pronunziata in contumacia. (V 120170, anno 1972).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)