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Sez. 2, Sentenza n. 3109 del 16/03/1993 (Rv. 481414 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Vedute - "Inspectio e prospectio in alienum" | Trasformazione del balcone in veranda da parte del condomino - Soggezione all'osservanza delle distanze previste dall'art. 907 cod. civ. - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481414-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Vedute - "Inspectio e prospectio in alienum"

Il condomino che abbia trasformato il proprio balcone in veranda, elevandola sino alla soglia del balcone sovrastante, non è soggetto, rispetto a questa, all'osservanza delle distanze prescritte dall'art. 907 cod. civ. nel caso in cui la veranda insista esattamente nell'area del balcone, senza debordare dal suo perimetro, in modo da non limitare la veduta in avanti e a piombo del proprietario del balcone sovrastante, giacché l'art. 907 citato non attribuisce a quest'ultimo la possibilità di esercitare dalla soletta o dal parapetto del suo balcone una "inspectio" o "prospectio" obliqua verso il basso e contemporaneamente verso l'interno della sottostante proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)