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Sez. 2, Sentenza n. 17317 del 07/08/2007 (Rv. 600448 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - "INSPECTIO ET PROSPECTIO IN ALIENUM" | Costruzione di una veranda su terrazzo di proprietà esclusiva in ambito condominiale - Obbligo di rispetto delle distanze di cui all'art. 907 cod. civ. - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600448-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - "INSPECTIO ET PROSPECTIO IN ALIENUM"

Il condomino che abbia trasformato il proprio balcone in veranda, elevandola sino alla soglia del balcone sovrastante, è soggetto alla normativa sulle distanze di cui all'art. 907 cod. civ. quando la costruzione insista su altra area del terrazzo non ricadente in quella del sovrastante balcone, mentre non è tenuto ad analogo rispetto qualora la veranda insista esattamente nell'area del balcone senza debordare dal suo perimetro, in modo da non limitare la veduta in avanti e a piombo del proprietario sovrastante (nella specie la s., pur cassando la sentenza di appello in accoglimento del ricorso incidentale, ha respinto il ricorso principale contro il capo della medesima pronuncia che aveva condannato il condomino alla demolizione del fabbricato realizzato in violazione dell'art. 907 cod. civ. nella parte relativa al superamento dei tre metri calcolati non dal parapetto, ma dal piano di calpestio del terrazzo sovrastante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)