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Sez. 2, Sentenza n. 4550 del 14/12/1985 Ud. (dep. 28/05/1986) Rv. 172882 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - TRASCRIZIONE - ISTANZA DI PERIZIA PER LA TRASCRIZIONE DA PARTE DEL DIFENSORE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DISPORLA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172882-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - TRASCRIZIONE - ISTANZA DI PERIZIA PER LA TRASCRIZIONE DA PARTE DEL DIFENSORE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DISPORLA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

In materia di intercettazioni telefoniche, il giudice di merito non è obbligato a disporre la perizia, onde trascrivere il contenuto delle intercettazioni predette regolarmente assunte, nemmeno nel caso in cui il difensore ne faccia istanza priva di qualsiasi motivazione, quando soccorrono i consueti mezzi di accertamento come, appunto, la verbalizzazione eseguita ad opera degli agenti a ciò delegati, e non si versi nell'ipotesi di necessità di particolari sperimentazioni foniche o di speciali cognizioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)