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Sez. L - , Sentenza n. 16354 del 03/07/2017 (Rv. 644864 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO | Dirigenti medici - Recesso anticipato della P.A. - Art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 - Art. 15-novies del d.lgs. n. 502 del 1992 come modificato dall'art. 22 della l. n. 183 del 2010 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644864-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO

L’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 (conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008), nel testo vigente "ratione temporis", per effetto delle modifiche apportate all’art. 15-novies del d.lgs. n. 502 del 1992 dall’art. 22 della l. n. 183 del 2010, che consente alla Pubblica Amministrazione di recedere dal rapporto di lavoro con il personale che abbia raggiunto la massima anzianità contributiva, si applica anche ai dirigenti medici che abbiano esercitato la facoltà, prevista dal citato art. 22, di chiedere il collocamento a riposo al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, come emerge dal tenore letterale della norma in esame, che si occupa espressamente, nell’ultimo periodo del comma 11, della dirigenza sanitaria e prevede l'inapplicabilità del recesso anticipato ai soli medici responsabili di struttura complessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 72 com. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)