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Sez. L - , Sentenza n. 8606 del 03/04/2017 (Rv. 643751 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Trattamento economico dirigenti sanitari – Strutture complesse - Definizione fornita dall'art. 27, comma 4, area dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2008 - Coerenza con la disciplina transitoria di cui all'art. 15-quinquies, comma 6, d.lgs. n. 502 del 1992.
Stato
decisa il 2017-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643751-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

In materia di trattamento economico dei dirigenti sanitari, la definizione di “strutture complesse” fornita dall’art. 27 del CCNL area dirigenza medica e veterinaria comparto sanità dell’8.6.2000 è coerente con la disciplina transitoria prevista dall’art. 15-quinquies, comma 6, del d.lgs. del 1992 n. 502, che, sino all’emanazione dell’atto d'indirizzo e coordinamento e del conseguente atto aziendale, considera complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di ex secondo livello dirigenziale.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/06/2000 art. 27 com. 4, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 quinquies com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)