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Sez. 2, Sentenza n. 3211 del 23/10/1972 (Rv. 361003 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DIFFERENZE DAL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - CRITERIO DISTINTIVO - ASSOGGETTAMENTO ALLE DIRETTIVE DELL'IMPRENDITORE - FATTORE DECISIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361003-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DIFFERENZE DAL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - CRITERIO DISTINTIVO - ASSOGGETTAMENTO ALLE DIRETTIVE DELL'IMPRENDITORE - FATTORE DECISIVO - ESCLUSIONE.*

Il criterio distintivo fra il contratto di Agenzia e quello di lavoro subordinato deve essere ravvisato nella circostanza che il primo, a differenza del secondo - che e caratterizzato da una prestazione lavorativa in regime di subordinazione - ha per oggetto un'attivita svolta a favore di un'impresa con organizzazione autonoma di capitale e di lavoro e con un vincolo di stabile collaborazione nei confronti del preponente. Tuttavia, l'assoggettamento del lavoratore alle direttive dell'imprenditore non e, di per se, decisivo ai fini della distinzione del contratto di lavoro subordinato dal contratto di Agenzia e dagli altri rapporti di lavoro gestorio autonomo. Infatti, le norme che regolano gli obblighi dell'agente o del gestore, stabilendo che costoro debbono adempiere l'incarico ad essi affidato in conformita alle istruzioni ricevute, giustificano l'Esercizio, da parte del preponente, di un controllo amministrativo e tecnico, il quale, peraltro, non puo incidere anche sull'organizzazione dell'Esercizio professionale facente capo all'agente o al gestore, che ne risponde personalmente, con l'assunzione del relativo rischio economico. (Conf 1287'64; 2418'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1746

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)