diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2090 del 08/06/1976 (Rv. 380913 - 01)

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE - CONDIZIONI - PREGIUDIZIO GIURIDICO - NECESSITA - PREGIUDIZIO ECONOMICO-MATERIALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380913-01

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE - CONDIZIONI - PREGIUDIZIO GIURIDICO - NECESSITA - PREGIUDIZIO ECONOMICO-MATERIALE - IRRILEVANZA.*

Perche si verifichi la liberazione del fideiussore per fatto del creditore, prevista dall'art 1955 cod civ, occorre che il creditore abbia, col suo comportamento, causato al garante un pregiudizio giuridico, e non soltanto economico-materiale, vale a dire la perdita del diritto e non la maggiore difficolta di attuarlo per la diminuita consistenza del patrimonio del debitore. (V 380/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1955

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)