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Sez. 3, Sentenza n. 23922 del 19/11/2007 (Rv. 600580 - 01)

TITOLI DI CREDITO - IN GENERE RINVIO A LEGGI SPECIALI | Avallo - Caratteri distintivi - Applicazione dell'art. 1955 cod. civ. (liberazione del fideiussore per fatto del creditore) - Configurabilità.
Stato
decisa il 2007-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600580-01

TITOLI DI CREDITO - IN GENERE RINVIO A LEGGI SPECIALI

In tema di garanzia personale, è applicabile all'avallo, che si distingue per i caratteri di letteralità, astrattezza ed autonomia (in quanto sua specificità consiste nel costituire un vincolo giuridico esente da qualsiasi nesso con quello assunto dall'avallato), la norma dettata per la fideiussione dall'art. 1955 cod. civ.. Peraltro, l'avallante, al pari di ogni debitore cambiario, può opporre al possessore della cambiale - così come dell'assegno - circostanze riconducibili al contenuto dell'"exceptio doli", come l'eccezione di estinzione per pagamento del debito principale nel caso in cui la cambiale non abbia circolato o il possessore di essa sia lo stesso nei cui confronti l'avallato ha estinto l'obbligazione, nel qual caso, dunque, la controversia esula dai confini del rapporto cambiario ed investe il rapporto extracartolare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1955, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66, Regio Decr. 21/12/1933 num. 736 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)