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Sez. 5, Sentenza n. 10186 del 26/06/2003 (Rv. 564606 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Avviso di accertamento - Firma del notificante - Illegibilità - Notifica - Inesistenza - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564606-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

L'illegibilità della firma di colui che ha eseguito la notificazione dell'avviso di accertamento non comporta l'inesistenza dell'adempimento, salvo che l'impossibilità dell'identificazione delle sue generalità risulti assoluta dal contesto dell'atto e valga a superare la presunzione di appartenenza del notificante all'ufficio competente (ipotesi non ricorrente nella specie, risultando l'avviso notificato dal messo comunale di Milano, che affisse chiaramente nell'atto tale sua qualità).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)